SERIE D - SI INIZIA IL 7 SETTEMBRE 2014 RIMANE LA REGOLA DEI 4 JUNIORES IN CAMPO
DATA NOTIZIA: 02/07/2014 - FONTE NOTIZIA: Salvatore Calà
 
Il Presidente del Dipartimento Interregionale, ha stabilito le seguenti date di inizio dei campionati relativi alla stagione sportiva 2014/2015:

Campionato Nazionale Serie D

7 settembre 2014

Campionato Nazionale Juniores
20 settembre 2014


Coppa Italia
24 agosto 2014


Comunicato Ufficiale N° 1 del 1/7/2014

NORME RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELL’IMPIEGO DI CALCIATORI NEL
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Nazionale di Serie D ed alle altre della attività ufficiale organizzata dal Dipartimento Interregionale possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2014/2015 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Dipartimento Interregionale, ha stabilito che per la sola attività ufficiale della stagione sportiva 2014/2015, nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 1° gennaio 1994 in poi
- 2 nati dal 1° gennaio 1995 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 1996 in poi


Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti “calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età  temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita, previo inoltro del reclamo di parte ai sensi dell’art. 29 del C.G.S., con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

 

 
 
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