Nessun laboratorio sarà obbligato ad aggregarsi mantenendo la propria autonomia giuridica e funzionale.
Il TAR di Palermo oggi 24.10.2012 ha accolto
l’istanza cautelare sul ricorso n. 1579/2012 R.G. promosso dalla
FEDERBIOLOGI E LAISAN insieme a 240 Laboratori di Analisi, assistiti
dagli Avv.ti Paolo Starvaggi e Davide Di Paola nei confronti
dell’Assessorato Regionale alla Salute e delle AA.SS.PP., confermando
di fatto il decreto presidenziale n. 600 del 28 settembre 2012.
In particolare, il TAR Palermo ha precisato che il ricorso presenta sufficiente fumus boni iuris
con riguardo, specialmente, alle censure mosse avverso gli artt. 3 e 7
del D.A. n.1629 del 9 agosto 2012, e la clausola n. 8 del contratto
tipo contenuto nell’allegato A del predetto decreto assessoriale, in
ordine alle quali ha ritenuto di non doversi discostare dalla diffusa motivazione contenuta nel decreto presidenziale n. 600 del 28 settembre 2012.
Ha inoltre ritenuto:
“di dovere accogliere l’istanza cautelare
limitatamente alla sospensione degli articoli 3 e 7 del decreto
assessoriale n.1629 del 9 agosto 2012, e della connessa clausola n. 8
del contratto tipo contenuto nell’allegato A del predetto decreto
assessoriale”, fissando per la discussione del ricorso nel merito
l’udienza pubblica del 24 ottobre 2013, al contempo onerando
l’Amministrazione Regionale a produrre tutti gli atti presupposti
all’adozione dei decreti impugnati.
Il TAR ha, inoltre, imposto all’Amministrazione resistente di predisporre un “circostanziato
rapporto informativo sui fatti di causa, nel quale l’Amministrazione
chiarisca, in particolare, quali sono i vantaggi derivanti dalla
realizzazione del sistema di aggregazione, in relazione all’esigenza di
garantire comunque i livelli essenziali di assistenza”.
Pertanto, nessun laboratorio sarà obbligato ad aggregarsi mantenendo la propria autonomia giuridica e funzionale.
Il Segretario Regionale FEDERBIOLOGI
Dr. Pietro Miraglia